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Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di 2.000 posti, mediante concorsi riservati, ai diplomati delle scuole allievi operai delle forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneita'. Tali concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi suddetti resta in ogni caso subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;313~art3 · fonte su Normattiva