Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e' valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1978
