Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, e' valutato per meta' ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme piu' favorevoli. Le anzianita' eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art26 · fonte su Normattiva