Le norme, di cui all'articolo precedente, entrano in vigore il 1 luglio 1959. Alla stessa data e' prorogato il termine, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, gia' prorogato al 30 aprile 1959 con legge 12 marzo 1959, n. 76. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale di cui a detto decreto ed alla presente legge Le disposizioni dei due commi precedenti entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 29 aprile 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1964

    Questione inammissibile
    23 giugno 1964

    Ogni specie di testo unico, la cui formazione sia avvenuta in virtù di apposita autorizzazione legislativa, non viene ad essere necessariamente rivestito della forza di legge. Fra i testi unici possono venire ad assumere forza di legge solo quelli i quali non si limitino ad operare un mero coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare innovazione od integrazione alle norme stesse. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2 comma terzo della legge 26 aprile 1959, n. 207, in relazione all'art. 134, comma primo Cost. ed in riferimento al t.u. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), che si è limitato alla materiale riproduzione, in ogni loro parte, delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre 1958, n. 956, e, pedissequamente, delle modifiche di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1959, n. 207, e non ha quindi reso necessario neppure l'esercizio di quel minimo di attività interpretativa che appare inseparabile dall'operazione di coordinamento. - S. nn. 54/1957, 24/1961.

    Art. 134 cost. · Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale con esso approvate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-04-26;207~art2 · fonte del testo