Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e' prorogato al 15 marzo 1959.
Testo vigente dal 27 gennaio 1959
Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e' prorogato al 15 marzo 1959.
Testo vigente dal 27 gennaio 1959
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-01-24;4~art1 · fonte del testo