L'ammissione al soggiorno puo' essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni. Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilita'.

Testo vigente dal 19 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;127~art3 · fonte su Normattiva