della famiglia
- 1)I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui e' occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente.
- 2)Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza: a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico. Le parti contraenti favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se e' a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
- 3)Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b. un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela; c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
- 4)La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validita' di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
- 5)Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attivita' economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
- 6)I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attivita' economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
