E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive integrazioni e modificazioni. Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato e' devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

Testo vigente dal 14 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-01-14;1~art7 · fonte su Normattiva