Art. 228

[1](Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' costituita una Cassa scolastica al fine di concorrere nell'attuazione dell'assistenza scolastica e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'Istituto. Essa e' amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Ministro. La Cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento coi seguenti mezzi: 1° il cinque per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami di profitto; 2° una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 217; 3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto e' tenuto a pagare annualmente; 4° eventuali elargizioni di Enti e privati. Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' altresi' costituita l'Opera universitaria di cui all'art. 189 del presente T. U. Agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III, § 2, relative alle Opere e alle fondazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art228 · fonte su Normattiva