L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio commerciale del porto di Venezia e' affidato al Provveditorato al porto. Il Provveditorato e' ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

  • a)gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;
  • b)gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
  • c)concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • d)gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
  • e)manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
  • f)studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
  • g)coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto. Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".

Testo vigente dal 7 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-12;6~art1 · fonte su Normattiva