Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 2 — Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime

Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

  • a)il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • b)il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
  • c)l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;
  • d)il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
  • e)l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • f)l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • g)il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • h)le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • i)i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6. (( Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.

Testo vigente dal 15 settembre 2016

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art2 · fonte su Normattiva