Art. 1 — Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43».
Testo vigente dal 12 aprile 2012
