1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura".

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art11 · fonte su Normattiva