Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.
Testo vigente dal 6 marzo 1985
