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Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue: "Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. Uguale facolta' e' attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorita', in relazione alle necessita' dell'esercizio".

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 30 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1969-03-04;89~artunico · fonte del testo