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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Al R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia Marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[8]Nel penultimo comma dell'art. 9 le parole «un sostituto avvocato generale dello Stato o vice avvocato dello Stato» sono sostituite con le seguenti: «un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°».

[9]L'ultimo comma dell'art. 13 e' abrogato e sostituito dai seguenti: «Il presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, l'ufficiale ammiraglio ispettore delle artiglierie e munizionamento e l'ufficiale ammiraglio ispettore delle armi subacquee ogni qualvolta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

[10]«Il presidente del Comitato ha, inoltre, facolta' di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque Corpo e grado, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale, nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato all'autorizzazione del Ministro».

[11]L'ultimo comma dell'art. 19 e' abrogato e sostituito dai seguenti: «II presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, l'ufficiale ammiraglio ispettore delle artiglierie e munizionamento e l'ufficiale ammiraglio ispettore delle armi subacquee ogni qual volta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

[12]«Il presidente del Comitato ha, inoltre, facolta' di far intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque Corpo e grado specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato all'autorizzazione del Ministro».

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]Mussolini - Di Revel

[17]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 27 giugno 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-05-22;862~art1 · fonte del testo