Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte.
tolto: Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Ai suddetti funzionari sara' corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra localita' in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una indennita' giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la diaria base suddetta".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;170~artunico · fonte del testo