Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925; n. 2033, e' sostituito dal seguente: "Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, e' riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata. Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi. Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potra' essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di..." completata dal nome della stessa".

Testo vigente dal 27 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1223~art2 · fonte del testo