L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonche' per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo. Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca. Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca. Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi. Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca. Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'articolo 11, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili. Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca. Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4. Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti, diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca. Per la farina di erba medica disidratata e' richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata. Per i grassi di origine animale o vegetale e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonche' l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti. La denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art11 · fonte su Normattiva