Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art7 · fonte del testo