Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno,- saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova - nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art8 · fonte del testo