Art. 44 — Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere
L'articolo 683 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
