Modifiche al sistema penale

Art. 45 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art45 · fonte su Normattiva