Modifiche al sistema penale

Art. 56-bis — Lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Il lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Citta' metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56bis · fonte su Normattiva