Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 89-quinquies — (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria) 1. Gli obiettori di conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo abrogato dal d. lgs. 25 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art89quinquies · fonte su Normattiva