Art. 93 — Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
