La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Art. 590 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.