Modifiche al sistema penale

Art. 95 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art95 · fonte su Normattiva