Modifiche al sistema penale

Art. 96 — Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Nell'articolo 636 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art96 · fonte su Normattiva