L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art24 · fonte su Normattiva