Nell'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1 gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia. La gestione delle riserve medesime e' affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura. I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse. Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-28;17~art3 · fonte su Normattiva