La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art49 · fonte su Normattiva