L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969. Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia. La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate. Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate. Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con sé un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformità da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come già rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalità del legislatore. - S. n. 272/1974.

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 15 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sentenza n. 272 del 1974 e non sussistendo nella specie profili nuovi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 124/1969

    Questione infondata
    8 luglio 1969

    Il nono comma dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi sulla caccia) nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, prescrive che chi usa della licenza di caccia "deve dimostrare in ogni momento di avere la assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art. 7 dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore sprovvisto di licenza.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art1 · fonte su Normattiva