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L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Ciclomotori). - 1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

  • a)cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
  • b)capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 chilometri/ora. 2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli".

Testo in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;37~art1 · fonte su Normattiva