Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'articolo 160 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, fermo restando che il limite di velocita' prescritto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla presente legge, per i ciclomotori e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70 ± 5) senza ausilio di pedali.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993
