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Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'articolo 190 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge per estendere le prove ivi previste ai motoveicoli a quattro ruote.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993
