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Il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il numero 10 dell'articolo 221 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge, fermo restando che le verifiche e le prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano la verifica in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993
