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Per i fini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25 chilometri orari come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei motoveicoli, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;37~art8 · fonte su Normattiva