L'articolo 51 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art11 · fonte su Normattiva