Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'articolo 29 della presente legge, verra' stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art45 · fonte su Normattiva