Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.

Testo vigente dal 22 giugno 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1981

    Illegittimità dichiarata
    10 febbraio 1981

    dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma,…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431~art3 · fonte del testo