Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale puo' essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di eta' previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonche' nei confronti di chi a tale data e' gia' adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile. I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati. Nei casi di minori affidati la domanda non puo' essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dallo articolo 406 del Codice civile. Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresi', prestare il loro assenso. E' necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, e' necessario l'assenso di questi ultimi.

Testo vigente dal 22 giugno 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 158/1971

    Questione infondata
    6 luglio 1971

    Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale") nella parte in cui esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati: la norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che tutti i possibili adottandi - e quindi anche quelli considerati nella parte esaminata - debbono essere minorenni alla data di entrata in vigore della legge.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 6 Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431~art6 · fonte del testo