L'articolo 235 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 465/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore · Art. 3 Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-27;397~art1 · fonte su Normattiva