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Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' sostituito dal seguente "Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190".

Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1957-02-08;44~artunico · fonte del testo