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[1]L'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e' modificato come segue - nella parte riguardante la rendita richiesta per il matrimonio degli ufficiali - ferme restando le altre disposizioni in esso contenute:
[2]L. 7000 nominali per il sottotenente; L. 4500 nominali per il tenente; L. 3000 nominali per il capitano e il primo tenente; L. 1500 nominali per il maggiore e il primo capitano.
Testo in vigore dal 7 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
