Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e' sostituito dal seguente: "Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante".
Testo vigente dal 17 agosto 1973
