Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, e' modificato come segue: "Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unita'".

Testo vigente dal 25 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-18;567~artunico · fonte del testo