Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, e' sostituito dai seguenti: "Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076".

Testo vigente dal 22 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-11;133~art1 · fonte su Normattiva