Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Testo vigente dal 11 febbraio 1986
