Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche, il prezzo unitario di ciascuna moneta e le modalita' di consegna e di collaudo. Il pagamento delle somme dovute per effetto delle predette convenzioni, alla sezione Zecca dello Stato per la fabbricazione dei segni monetari, e' ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate. Nei limiti delle disponibilita' esistenti sullo stanziamento concernente l'acquisto di monete, di cui al successivo articolo 16, la sezione Zecca puo' richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, anticipazioni per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni. Tali anticipazioni sono recuperate al momento dei pagamenti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art9 · fonte su Normattiva